Cannabis sativa, stop alla commercializzazione limitata solo a semi e loro derivati
I giudici hanno annullato il cosiddetto ‘decreto officinali’. La limitazione all’industrializzazione e alla commercializzazione della canapa soltanto alle fibre ed ai semi risulta in contrasto con i paletti fissati in ambito comunitario
Annullato il cosiddetto ‘decreto officinali’ che, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2022, aveva inserito la cannabis sativa nell’elenco di varietà botaniche con regime speciale, con l’intenzione di limitare la coltivazione agricola, consentendo di commercializzare solo i semi e i loro derivati. I giudici, ricostruito il quadro normativo vigente, ha chiarito che la disciplina di settore di matrice internazionale e comunitaria sancisce che il criterio discretivo per stabilire la libera coltivazione della canapa risiede nella tipologia di pianta, considerata nella sua interezza. Tale distinzione scaturisce dalle indicazioni aggiornate periodicamente tramite il catalogo europeo, laddove risulta possibile intraprendere coltivazioni di canapa, nelle varietà certificate ed ammesse (coltivazioni di cannabis sativa). Dall’esame delle norme nazionali, però, emerge una netta distinzione tra le parti della pianta di canapa che possono essere liberamente utilizzate per le finalità ivi stabilite. Tirando le somme, i giudici hanno chiarito che la limitazione all’industrializzazione e alla commercializzazione della canapa soltanto alle fibre ed ai semi risulta in contrasto con i paletti fissati in ambito comunitario, i quali devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto, qualora sia estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. In altre parole, la normativa nazionale di ciascun Stato membro può limitare l’utilizzo delle parti della pianta soltanto se tale limitazione sia strettamente indispensabile a tutelare il diritto alla salute pubblica, purché ciò non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. In caso contrario, la normativa nazionale determina una indebita restrizione quantitativa, in aperto e manifesto contrasto con il principio di libera circolazione delle merci sancito a livello europeo. (Sentenze 2613 e 2616 del 14 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)