Cantiere allestito, sbancamento e spianamento: l’inizio dei lavori contente di evitare la decadenza del permesso di costruire
I giudici precisano però che la nozione di inizio dei lavori deve essere rapportata all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio autorizzato
Chiarimenti importanti sulla definizione di inizio dei lavori e sulla conseguente possibilità di evitare la decadenza dell’originario permesso di costruire. I giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente la realizzazione di un parcheggio privato a raso, precisano che la nozione di inizio dei lavori è, alla luce del Testo unico sull’edilizia, dinamica e proporzionale perché essa deve essere rapportata all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio autorizzato. Proprio ragionando in questa ottica, i giudici osservano che l’opera da realizzare e oggetto del processo consisteva originariamente nella realizzazione di un parcheggio a raso con modeste opere accessorie, e non di un edificio. Di conseguenza, l’allestimento del cantiere (picchetti, recinzioni ecc.) nonché lo sbancamento e lo spianamento del terreno di rilevanti dimensioni deve ritenersi inizio dei lavori idoneo ad evitare il maturare della decadenza del permesso di costruire. (Sentenza 1314 del 7 febbraio 2023 del Consiglio di Stato)