Concorso per docenti: via libera alla sola graduatoria dei vincitori

Decisivo il riferimento alle ragioni di celerità e straordinarietà insite nei procedimenti targati ‘PNRR’

Concorso per docenti: via libera alla sola graduatoria dei vincitori

Concorso docenti: legittime la formazione e la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 18088 del 29 ottobre 2025 del Tar Lazio), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da una donna che ha partecipato al concorso docenti per la classe di concorso ‘ADSS’ (‘Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado’) per la regione Campania e per la classe di concorso ‘ADMM’ (‘Sostegno nella scuola secondaria di primo grado’) per la regione Campania, ha raggiunto, per entrambe le classi di concorso, il punteggio minimo per l’idoneità, pur non risultando tra i vincitori del concorso, e ha contestato la scelta dell’amministrazione, ossia non pubblicare la graduatoria per tutti i candidati che hanno superato le prove ma soltanto per i vincitori del concorso.
Per i giudici, però, la norma, laddove prevede, con riguardo ai concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dellinfanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno banditi con frequenza annuale, la formazione e pubblicazione della sola graduatoria dei soli vincitori, considerando il limite dei posti messi a concorso, è legittima, rinvenendone la ratio nelle ragioni di celerità e straordinarietà insite nei procedimenti targati PNRR.
I giudici aggiungono che la norma è chiara nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, per cui non può ritenersi che gli atti impugnati dalla donna siano affetti da violazione di legge.
Peraltro, la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito degli idonei non risulta di impedimento alla possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore della donna, soprattutto perché la disciplina concorsuale riconosce, al momento, la possibilità di una integrazione della graduatoria, a seguito di eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. Dunque, la facoltà di scorrimento non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta, poi, che alla donna sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Infine, appare privo di logica il riferimento alla violazione del principio di continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà professionale, posto che l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti, adottato in esecuzione di una precisa missione del ‘PNRR’, sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale. Peraltro, i partecipanti alla procedura, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono in ogni caso esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce.

News più recenti

Mostra di più...