Convenzione urbanistica: possibili maggiori oneri contributivi rispetto a quelli previsti dalla legge

I giudici ricordano che difetta nell'ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale

Convenzione urbanistica: possibili maggiori oneri contributivi rispetto a quelli previsti dalla legge

Possibile caratterizzare la convenzione urbanistica con la previsione di maggiori oneri contributivi rispetto a quelli previsti dalla legge. Ciò perché la previsione di oneri più corposi, in quanto espressione dell’autonomia privata, non inficia le convenzioni urbanistiche in termini di nullità per contrasto con le norme imperative. Questo in ragione del fatto che, da un lato, difetta nell'ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale, mentre, dall’altro, la causa della convenzione urbanistica, ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è teleologicamente diretta a soddisfare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della pubblica amministrazione. Di conseguenza, in virtù del principio di autoresponsabilità, una volta assunto, in chiave convenzionale, l’impegno a corrispondere il relativo importo, lo stesso è giuridicamente dovuto, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici chiariscono che la declaratoria di nullità parziale comporta la nullità dell’intera convenzione urbanistica, ove risulti che le parti non l’avrebbero conclusa senza quella parte del suo contenuto viziata da nullità, con l’inevitabile conseguenza per cui viene meno la regolarità edilizia dell’intervento di recupero, perciò solo abusivo. Analogo discorso vale per l’annullabilità parziale del contratto, per errore nel processo formativo della volontà decisoria finale, alla luce di un effetto espansivo del vizio all’intero contratto, allorché risulti l’essenzialità delle clausole contrattuali in relazione alla complessiva dinamica causale. (Sentenza 2996 del 24 marzo 2023 del Consiglio di Stato)  

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