Demolizione di un immobile: niente sospensione con una SCIA in sanatoria

La realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, o di condono, sempre che ne ricorrano i presupposti

Demolizione di un immobile: niente sospensione con una SCIA in sanatoria

Esclusa l’ipotesi che si possa ottenere la sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione di un immobile presentando una ‘SCIA’ in sanatoria I giudici sono netti: la presentazione di una ‘SCIA’ in sanatoria non determina la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione. Ciò perché la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, o di condono, sempre che ne ricorrano i presupposti E ragionando in questa ottica è, di regola, impossibile realizzare ulteriori opere sul medesimo immobile abusivamente edificato pur se oggetto di condono straordinario. I giudici precisano ancora che, a fronte di un immobile abusivo, perché si possa produrre la sospensione dell’effetto della ordinanza di demolizione è necessario presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità. Allo stesso tempo, non si ammettono la ‘D.I.A.’ o la ‘S.C.I.A.’ in sanatoria presentate successivamente al completamento dell’opera abusiva ed utilizzate come strumento di sanatoria, giacché gli illeciti edilizi in questione possono essere sanati soltanto in forza di titolo edilizio per condono straordinario o per accertamento di conformità. (Sentenza 4200 del 26 aprile 2023 del Consiglio di Stato)  

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