Gestione straordinaria del Comune per via di infiltrazioni della criminalità organizzata: tocca ai giudici amministrativi decidere sul danno all’immagine subito dalla società privata

Ancorché la società miri all’accertamento della lesione del diritto all’immagine ai fini risarcitori, il danno lamentato non è riconducibile ad un mero comportamento ma è la conseguenza, sia pure indiretta, dell’esercizio del potere amministrativo

Gestione straordinaria del Comune per via di infiltrazioni della criminalità organizzata: tocca ai giudici amministrativi decidere sul danno all’immagine subito dalla società privata

Palla al giudice amministrativo a fronte di una domanda che contesta la nomina della commissione straordinaria per la gestione del Comune finito preda della criminalità organizzata e, soprattutto, è funzionale all’accertamento di un ipotetico danno d’immagine. Il caso preso in esame ha riguardato una società che sostiene di avere vista offuscata la propria immagine poiché essa è stata collegata al provvedimento di nomina della commissione straordinaria per la gestione del Comune. I giudici hanno chiarito che sussiste la giurisdizione amministrativa sulla controversia con cui una società impugna la nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata nella parte in cui detto provvedimento attribuisce ad essa forme di contatto con la criminalità organizzata. In particolare, ancorché la società miri all’accertamento della lesione del diritto all’immagine ai fini risarcitori, il danno lamentato non è riconducibile ad un mero comportamento ma è la conseguenza, sia pure indiretta, dell’esercizio del potere amministrativo. (Sentenza 3896 del 18 aprile 2023 del Consiglio di Stato)  

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