Legittima e non contestabile la destinazione di alcune zone o parti del territorio comunale soltanto a determinati usi
Possibile per il Comune effettuare una pianificazione che individui una determinata zonizzazione del territorio e nell’ambito di questa circoscriva le destinazioni d’uso che sono astrattamente compatibili per i fabbricati già realizzati e per quelli da realizzare
Fra l’esercizio della funzione di pianificazione e il vincolo di destinazione alberghiero sussistono profili di giustapposizione, ma non di perfetta coincidenza, sicché sono reputate legittime quelle previsioni della pianificazione che individuano una determinata zonizzazione del territorio comunale e nell’ambito di questa circoscrivono le destinazioni d’uso che sono astrattamente compatibili (e conseguentemente assentibili) per i fabbricati già realizzati e per quelli realizzandi. La realizzazione di volumetrie (sovente significative) anche (e specialmente) in luoghi particolarmente ameni dal punto di vista ambientale e paesaggistico viene autorizzata per valorizzare l’attività turistica (obiettivo economico), ma in modo da ridurre il consumo di suolo (obiettivo ambientale). Ne discende che la destinazione di zona e quella funzionale per attività recettive e alberghiere costituisce un delicato punto di equilibrio, bilanciando due opposte esigenze. Evidente infatti che la destinazione abitativa residenziale (di solito, seconde case), implicando un aumento oggettivo del carico urbanistico, altera tale equilibrio. Una simile scelta realizza, pienamente, propriamente e senza travalicarne i confini, quelle finalità connaturate all’esercizio del potere pianificatorio attribuito al Comune, senza che possa affermarsi come manifestamente irragionevole, illogica o non proporzionata la destinazione di alcune zone o parti del territorio comunale soltanto a determinati usi e non ad altri. Questa scelta risulta conforme ai principi di diritto della materia, in quanto: non è tale da comportare un sostanziale annientamento delle facoltà tipiche del diritto; non sussiste alcuna legittima pretesa del titolare del bene di ottenere una diversa e più favorevole destinazione (nel caso di specie, quella residenziale); non costituisce una discriminazione dettata a fini di tutela di altre categorie di esercizi commerciali, mentre è finalizzata all’ordinato assetto del territorio e, dunque, consentanea al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza”; non necessita di una particolare motivazione da parte dell’ente né si configura un peculiare affidamento del privato a una diversa pianificazione, per l’avvenuto conseguimento del ‘nulla osta’ regionale al mutamento di destinazione d’uso, il quale, difatti, comporta effetti diversi (ancorché concorrenti e complementari) rispetto all’eventuale titolo edilizio rilasciato dal Comune per autorizzare il suddetto cambio di destinazione d’uso (qualora quest’ultimo provvedimento si renda necessario, perché il cambio di destinazione d’uso risulta urbanisticamente rilevante in quanto posto in essere fra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee). Il ‘nulla osta’ costituisce, infatti, soltanto un atto di assenso che l’amministrazione con competenze in materia turistica (la Regione) rende all’autorità competente in materia urbanistica ed edilizia (il Comune), per permettere a quest’ultima di assentire a un eventuale mutamento di destinazione funzionale del bene, che, ovviamente, resterà possibile nei limiti in cui la strumentazione urbanistica comunale lo consenta. L’aver ottenuto il ‘nulla osta’ al cambio di destinazione d’uso non costituisce dunque diritto a ottenerlo né radica un particolare affidamento. (Sentenza 765 del 24 gennaio 2023 del Consiglio di Stato)