Minori e disabili vicini ai genitori e agli accompagnatori sugli aerei: legittimo l’obbligo imposto dall’ENAC

L'esigenza di ‘vicinitas’ a tutela dei minori, dei disabili e delle persone con ridotta mobilità è connaturata ad esigenze di sicurezza che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento di prezzo

Minori e disabili vicini ai genitori e agli accompagnatori sugli aerei: legittimo l’obbligo imposto dall’ENAC

I giudici si schierano con l’ENAC e sanciscono la validità del provvedimento con cui si è stabilito, in sostanza, l’obbligo dell'assegnazione sugli aerei dei posti a sedere dei minori (età compresa tra i 2 anni e i 12 anni) e dei disabili e delle persone a ridotta mobilità vicino ai genitori o agli accompagnatori. Il provvedimento è da ritenere legittimo in quanto l'esigenza di ‘vicinitas’ a tutela dei minori e delle persone con ridotta modalità è connaturata ad esigenze di sicurezza che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento di prezzo. Anche perché le norme intese al perseguimento della sicurezza dei voli vanno attuate senza considerare le implicazioni e le ricadute commerciali e tariffarie discendenti dalla loro applicazione, poiché il bene della sicurezza non può essere trattato alla stregua di un accessorio richiedente un corrispettivo aggiuntivo rispetto al prezzo base per l'acquisto del titolo di viaggio. Ne consegue che, ove la compagnia aerea ponga ostacoli, anche economici, all'assegnazione dei posti nei termini indicati, ossia contigui tra minore e genitore nonché passeggero a ridotta mobilità ed accompagnatore, tale comportamento integra il mancato rispetto dello standard operativo e la violazione delle disposizioni sulla sicurezza delle operazioni di volo. (Sentenza 7554 del 3 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)  

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