Non obbligata l’autotutela amministrativa in materia di istituti di partecipazione popolare
Anche a fronte di una richiesta di riesame formulata mediante una proposta o petizione avanzata nelle forme regolamentate dallo statuto comunale, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo al Comune, né può formarsi alcun silenzio inadempimento
Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa. Questo il paletto fissato dai giudici, anche tenendo presente che proposta e petizione sono atti di natura partecipativa ovvero meccanismi di democrazia diretta che consentono ai cittadini di interloquire con le istituzioni al fine di rappresentare, in un’ottica compositiva, problematiche particolarmente sensibili per la collettività. L’oggetto di petizioni e proposte nonché l’ambito dell’obbligo di provvedere su di esse vanno coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo, principi non derogabili da fonte subordinata. Salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, quindi, l’autotutela non è mai doverosa. Perciò, anche a fronte di una richiesta di riesame formulata mediante una proposta o petizione avanzata nelle forme regolamentate dallo statuto comunale, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo al Comune, né può formarsi alcun silenzio inadempimento. La revoca, infatti, si configura, in ragione della sua ampia discrezionalità, alla stregua di un tipico strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla sua conservazione. La richiesta, avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela – nel caso specifico, preso in esame dai giudici, la richiesta di revoca di una delibera del consiglio comunale – si atteggia a mera denuncia, con funzione sollecitatoria. (Sentenza 2911 del 22 marzo 2023 del Consiglio di Stato)