Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Laddove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buonafede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo
A fronte di un ingente debito tributario, si può dichiarare il fallimento (o l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti) del debitore, senza entrare nel merito delle pretese impositive