‘Permesso di soggiorno’ per motivi di lavoro: illegittimo il mancato rinnovo per la mera condanna dello straniero

Tocca alla Questura, difatti, valutare con attenzione la pericolosità sociale, in concreto, dello straniero, a fronte di una condanna per fatti lievi

‘Permesso di soggiorno’ per motivi di lavoro: illegittimo il mancato rinnovo per la mera condanna dello straniero

Illegittimo il diniego automatico del rinnovo del ‘permesso di soggiorno’ per motivi di lavoro a fronte di una mera condanna dello straniero per fatti di lieve entità. Tocca alla Questura, invece, precisano i giudici, valutare la pericolosità sociale, in concreto, dello straniero. I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità di un pezzo del ‘Testo unico sull’immigrazione’, ossia il pezzo in cui vengono ricomprese, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del ‘permesso di soggiorno’ per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio e per il reato di vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale dello straniero. I giudici hanno chiarito che il legislatore è sì titolare di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti. Così, a fronte della minore entità dei fatti di reato considerati (in un caso, illecita detenzione di grammi 19 e cessione di grammi 1,50 di hashish, nell’altro vendita di prodotti con segni falsi), l’automatismo del diniego è manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell’ambito della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del ‘permesso di soggiorno’, quest’ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero. Discutibile, poi, secondo i giudici, l’automatismo del diniego del ‘permesso di soggiorno’, se riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale. I giudici precisano che ben può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, e ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Necessario, pertanto, che, nell’esaminare la domanda di rinnovo del ‘permesso di soggiorno’, l’autorità amministrativa apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo di diritti garantiti. (Sentenza 88 dell’8 maggio 2023 della Corte Costituzionale)  

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