Presupposto fondamentale è la solidità della relazione dell’‘organismo di composizione della crisi’

Necessario un accertamento, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, nel merito. Insufficiente, invece, un mero controllo formale in ordine all’esistenza della relazione

Presupposto fondamentale è la solidità della relazione dell’‘organismo di composizione della crisi’

La completezza e l’attendibilità della relazione dell’‘organismo di composizione della crisi’ sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso debitore rappresenta un presupposto per l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata. Tale accertamento, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, va effettuato nel merito e non può essere limitato ad un mero controllo formale in ordine all’esistenza della relazione.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 28576 del 28 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla procedura di liquidazione controllata, prima autorizzata in Tribunale e poi revocata in Appello, di un soggetto in crisi a causa di un grosso debito.
A motivare la decisione emessa in secondo grado, ossia la revoca della declaratoria di apertura della procedura di liquidazione controllata, vi è la constatazione il debitore ha volontariamente presentato, a corredo del deposito della domanda, una documentazione gravemente lacunosa, sottacendo alcune circostanze (la vendita dei suoi immobili al risibile prezzo complessivo di 1.000 euro qualche anno prima della presentazione della domanda; l’aver ricoperto per un decennio il ruolo di amministratore unico di una ‘s.r.l.’ e l’aver gestito un ristorante stellato) idonee ad influire sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria e, conseguentemente, su completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda, oggetto di valutazione nella relazione redatta dall’’organismo di composizione della crisi’.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali ricordano, in premessa, che, secondo quanto previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata, verificati i presupposti previsti, e al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’’organismo di composizione della crisi’, che esponga una valutazione su completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Tale relazione, con le richieste caratteristiche di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, costituisce quindi un presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento è dal legislatore demandato al giudice. Trattasi di un controllo che non ha soltanto natura formale, di verifica della mera esistenza della relazione, a prescindere dal suo contenuto, poiché il giudice ha invece il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione sotto il profilo della completezza e attendibilità dei dati in essa indicati, elementi che sono essenziali ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi e del requisito oggettivo per l’assoggettamento del debitore alla procedura, oltre che per fornire ai creditori informazioni utili sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulle effettive prospettive di riparto del patrimonio e quindi di soddisfacimento dei creditori. Tali informazioni sono funzionali non solo alla redazione del programma di liquidazione ma anche alle azioni volte a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio.
In conclusione, il controllo demandato al giudice ha natura sostanziale, non essendo finalizzato ad una verifica solo formale di regolarità dell’andamento della procedura, ma funzionale alla concreta realizzazione dei suoi scopi.
È pur vero che nella procedura di liquidazione controllata la verifica che il giudice svolge sulla completezza e attendibilità della relazione dell’’organismo di composizione della crisi’ non è finalizzata in senso stretto, come nel concordato preventivo, all’espressione di un consenso informato dei creditori sulla proposta, e nella prospettiva dell’esercizio del diritto di voto, ma risponde, comunque, ad un’istituzionale esigenza di trasparenza informativa, allo scopo non solo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell’attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma di consentire anche al liquidatore di poter utilmente esercitare quelle azioni finalizzate all’incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.
Tornando allo specifico caso preso in esame dai giudici, va stigmatizzata la circostanza taciuta dal debitore, e di cui non vi era traccia nella relazione dell’’organismo di composizione della crisi’, influente sulla sua attuale situazione economico-patrimoniale, ovvero che egli aveva venduto, al prezzo di 1.000 euro, alla società partecipata da suo figlio per il 99 per cento delle quote, tutto il suo complesso immobiliare (inclusi due appartamenti, due autorimesse ed un negozio).

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