Produzioni agroalimentari ed enogastronomiche: via libera alle denominazioni comunali
Riconosciuta la legittimità della legge adottata nel 2022 della Regione Sicilia. La denominazione comunale (De.Co.) è una attestazione di identità territoriale destinata a individuare l’origine e il legame storico-culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale
Possibili e tollerabili le denominazioni comunali create a tutela delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche di un determinato territorio. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame i dubbi sulla legittimità della legge della Regione Sicilia - legge numero 3 del 2022 - che ha previsto l’istituzione del ‘Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co.’ quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali. I giudici sono chiari: non contrasta con la normativa dell’Unione Europea sui marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) la legge della Regione Siciliana che ha previsto l’istituzione del ‘Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co.’ quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali. Respinte le obiezioni proposte dal Governo e mirate a mettere in dubbio la validità dell’operato della Regione Sicilia. Prive di fondamento, quindi, le obiezioni mosse dal Governo, anche perché, affermano i giudici, la denominazione comunale (De.Co.) è una attestazione di identità territoriale destinata a individuare l’origine e il legame storico-culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale. In sostanza, non si tratta di un marchio, come tale attestante la qualità, e quindi le ‘De.Co.’ non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno. (Sentenza 75 del 18 aprile 2023 della Corte Costituzionale)