Realizzazione di una pergotenda: non necessario il permesso di costruire

I giudici sottolineano che la pergotenda non è un’opera edilizia qualificabile alla stregua della nuova costruzione

Realizzazione di una pergotenda: non necessario il permesso di costruire

La realizzazione di una pergotenda non richiede il rilascio del permesso di costruire. Ciò perché la pergotenda non è un’opera edilizia qualificabile alla stregua della nuova costruzione, precisano i giudici. In sostanza, si tratta di un’opera non approvabile mediante il permesso di costruire. Questo in ragione di alcuni peculiari dettagli. In primo luogo, la pergotenda deve essere una struttura destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie, e dunque essa non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. In secondo luogo, la res principale deve essere costituita da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, mediante elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo e facilmente disancorabili. Infine, essa deve essere realizzata in un materiale retrattile, con la conseguenza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza. (Parere del 9 dicembre 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia)

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