Sì all’esclusione della lista che ha raccolto troppe firme
La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante
Il superamento del numero massimo di firme determina l’esclusione della lista elettorale. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 528 del 4 maggio 2026 del Tar Puglia) a chiusura del contenzioso sorto nel Comune di Mattinata, in provincia di Foggia.
In sostanza, la previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale. Di conseguenza, nel procedimento elettorale il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti.
Casus belli è stato il provvedimento con cui nell’aprile di quest’anno, in vista delle elezioni amministrative per il Comune di Mattinata, elezioni fissate per i successivi 24 e 25 maggio, è stata deliberata la non ammissione di una lista, a fronte dell’eccesso di sottoscrizioni – 140 in tutto –, rispetto al limite massimo previsto, che, al riguardo, per i comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, qual è quello di Mattinata, prevede che i sottoscrittori debbano essere in numero compreso tra i 60 e i 120.
A fare chiarezza, respingendo le obiezioni sollevate dai componenti della lista esclusa, provvedono i giudici chiarendo che la prefissazione di un limite minimo e di un limite massimo di sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, ha, da un lato, la funzione primaria di assicurare che la lista dei candidati, che si presentano alle elezioni, abbia un certo grado minimo di rappresentatività nell’elettorato, ma, dall’altro lato, detto limite ha pure le seguenti funzioni corollarie: di evitare l’aggravamento superfluo dell’attività amministrativa di riscontro della validità delle firme apposte (che peraltro deve esaurirsi nei pochi giorni precedenti la competizione elettorale); di evitare concentrazioni massive di sottoscrittori per una lista, a discapito di altre potenziali liste concorrenti; di impedire che la raccolta di un numero eccessivo di firme finisca in qualche modo per prefigurare indirettamente e in via anticipata alcun risultato elettorale; di scongiurare alcuna larvata pressione sull’elettorato, nella misura in cui una lista, con esorbitanti sottoscrizioni, potrebbe condizionare l’espressione libera del voto verso la lista con apparente maggiore adesione (e potenziale maggior suffragio). Peraltro, superare il limite massimo previsto, non risponde ad alcuna utilità pratica.
In generale, le forme dei procedimenti elettorali sono forme sostanziali ed hanno la funzione di garantire a tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale parità di requisiti e di condizioni (par condicio). Esige, dunque, il procedimento elettorale massima diligenza nell’osservanza scrupolosa delle forme previste. Siffatte forme vanno osservate, con riguardo alla fattispecie in astratto definita dal legislatore, senza che si possa incedere a valutazioni in concreto, circa l’incidenza della violazione delle forme elettorali in quanto l’introduzione di variabili valutazioni di fatto finirebbe per incrinare il valore delle forme, così come sono state imposte dalla legge elettorale. Ragion per cui non possono mai introdursi valutazioni di opportunità, nel caso di violazione delle forme, con le quali deve avvenire la presentazione di una lista di candidati, a pena dell’alterazione della par condicio tra tutte le liste. Né rileva il numero delle liste dei candidati che effettivamente poi parteciperà alle elezioni amministrative, essendo consegnata ex lege alla comunità territoriale e più specificamente al relativo corpo elettorale una piena autonomia, circa l’iniziativa e la partecipazione alle elezioni amministrative comunali.
Impossibile, poi, pretendere che l’Ufficio Elettorale escluda o riduca le firme ex officio, peraltro procedendo di fatto ad una opinabile scelta su quali firme escludere. È infatti dato, in via esclusiva, ai rappresentanti e delegati il compito di raccogliere e di presentare le sottoscrizioni di lista.
Né è tenuto il funzionario preposto a far rilevare, in sede di consegna della lista, la mancata osservanza di alcuna formalità. È in toto riportata alla diligenza dei rappresentanti di lista di consegnare documentazione conforme a quanto prescritto dalle disposizioni.
Sulla documentazione presentata, ai fini dell’ammissione della lista alla competizione elettorale, compete alla Commissione o Sottocommissione, all’uopo costituita, effettuare i riscontri previsti dalla legge. Non possono ammettersi commistioni improprie di ruoli o di competenze amministrative, in presenza di un riparto definito dalla legge, per ragioni di certezza giuridico-amministrativa.
Peraltro, le disposizioni normative in materia sono molto chiare. Nelle istruzioni sulla presentazione e ammissione delle candidature, divulgate sul sito internet del Ministero dell’Interno, è sottolineato che “Il segretario comunale (ovvero il funzionario comunale delegato) non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l’ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi”.
Non può trovare alcuno spazio, di fronte alla chiarezza del dato normativo, alcun affidamento, circa l’asserita convinzione, in considerazione del comportamento del funzionario preposto alla ricezione delle liste con le sottoscrizioni, sull’irrilevanza del superamento del limite massimo previsto di firme.