Sito inquinato: bonifica ordinabile anche alla società non responsabile dell’inquinamento

Intangibile, comunque, la possibilità di configurare obblighi di bonifica a carico dei responsabili di contaminazioni storiche

Sito inquinato: bonifica ordinabile anche alla società non responsabile dell’inquinamento

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando l’istituto della bonifica è stato introdotto nell’ordinamento giuridico, ove gli effetti dannosi dell’inquinamento permangano al momento dell’adozione del provvedimento. Questo il chiarimento fornito dai giudici, i quali hanno anche tenuto a precisare che, alla luce del Codice dell’ambiente, il danno ambientale e la contaminazione non sono concetti sovrapponibili. La nozione estesa di deterioramento riferibile al primo, infatti, comprende, ma non si esaurisce in, quella di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, e da ciò consegue che non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche I giudici precisano poi che non corretta è una lettura del Codice dell’ambiente secondo cui, allorquando non ci sia un rischio immediato per l’ambiente, e si tratti di eventi anteriori all’entrata in vigore dello stesso Codice, sarebbe solo il soggetto interessato a doversi attivare per la caratterizzazione. I giudici osservano che la normativa si limita a prevedere una procedura semplificata per regolare l’intervento sul sito dei soggetti interessati all’intervento, lasciando impregiudicati i doveri di bonifica a carico dei soggetti responsabili della contaminazione. Del resto, se davvero il legislatore avesse inteso escludere, in radice, la possibilità di configurare obblighi di bonifica a carico dei responsabili di contaminazioni storiche, avrebbe fatto ricorso ad una previsione generale ed espressa in tal senso, come ha fatto, espressamente, in un diverso caso, escludendo la possibilità di procedere nei confronti di responsabili di danni ambientali causati da eventi risalenti ad oltre trent’anni prima dall’entrata in vigore del Codice. (Sentenza 1397 dell’8 febbraio 2023 del Consiglio di Stato)

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