Strutture funzionali alla balneazione: possibile l’autorizzazione per la sola stagione estiva
Necessario che la modalità di utilizzo del bene paesaggistico non si traduca in una deprivazione del suo valore naturalistico
La realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario. Difatti, alla luce dei principi costituzionali, le possibilità di sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Pertanto, qualora una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l’intero anno solare, delle strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, tale norma non va intesa nel senso che impone, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente la richiesta di una società per l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di strutture funzionali alla balneazione, richiesta accolta dalla Soprintendenza, che, però, aveva imposto la rimozione delle strutture al termine della stagione estiva. (Sentenza 2559 del 10 marzo 2023 del Consiglio di Stato)