Tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario: possibile per la pubblica amministrazione distribuire le risorse in base alla produzione effettiva delle strutture

Non appare ingiusto o irrazionale il fatto che nel valore della produzione effettiva, preso a riferimento nella distribuzione delle risorse disponibili, siano state considerate anche le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate oltre il budget annuale prefissato dalla pubblica amministrazione

Tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario: possibile per la pubblica amministrazione distribuire le risorse in base alla produzione effettiva delle strutture

In materia di determinazione di tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario, la pubblica amministrazione è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio è sindacabile in sede giurisdizionale solamente laddove emergano profili di manifesta ingiustizia, illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà. Pertanto, non può essere considerato manifestamente irrazionale, illogico o ingiusto che la pubblica amministrazione, non disponendo di specifiche evidenze sulla qualità delle prestazioni sanitarie offerte dalle varie strutture accreditate, abbia distribuito le risorse finanziarie disponibili prendendo a riferimento il dato della produzione effettiva, quale indice della capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente una struttura sanitaria accreditata che ha impugnato il decreto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. In particolare, la struttura si doleva del fatto che le risorse disponibili fossero state distribuite prendendo a riferimento il dato della produzione effettiva, quale indice della capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie, senza distinguere, pertanto, tra prestazioni erogate nel rispetto dei limiti negoziali pattuiti e prestazioni rese extra budget, ossia prestazioni rese in violazione dei predetti limiti negoziali. Secondo la struttura, ciò avrebbe comportato l’attribuzione di un contributo più cospicuo a quelle strutture accreditate che, in maniera sistematica, hanno disatteso le linee programmatiche e i conseguenti i limiti di spesa imposti dall’amministrazione negli anni 2019 e 2021. I giudici hanno rilevato che il valore complessivo delle prestazioni erogate da una determinata impresa nel corso dell’anno può rappresentare uno dei possibili elementi che consentono di apprezzare l’efficienza dell’impresa stessa nel mercato di riferimento. Non appare, però, manifestamente ingiusto o irrazionale il fatto che nel valore della produzione effettiva, preso a riferimento nella distribuzione delle risorse disponibili, siano state considerate anche le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate oltre il budget annuale prefissato dalla pubblica amministrazione. Ciò perché le prestazioni sanitarie rese extra budget non possono essere qualificate come illecito contrattuale solamente perché non vengono remunerate dal servizio sanitario regionale della Calabria, tanto più considerato che esse sono finalizzate alla tutela di un diritto fondamentale come quello della salute. In conclusione, il valore complessivo delle prestazioni sanitarie rese nel corso dell’anno, anche oltre il budget assegnato, consente di apprezzare l’efficienza delle varie imprese sanitarie e le loro eventuali potenzialità di sviluppo in termini di erogazione del servizio sanitario. (Sentenza 435 del 20 marzo 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria)  

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